NEL NOME DEL SIGNORE!
INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI
La Regola e vita dei frati minori è questa,
cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesu Cristo,
vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.
Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio
e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli
altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.
CAPITOLO II
DI COLORO CHE VOGLIONO
INTRAPRENDERE QUESTA VITA
E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI
Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno
dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai
quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati. I ministri,
poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti
della Chiesa. E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente
professare e osservare fermamente fino alla fine; e non hanno mogli
o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o
abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo diocesano,
dopo aver fatto voto di castita; e le mogli siano di tale età
che non possa nascere su di loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola
del santo Vangelo, che «vadano e vendano tutto quello che posseggono
e procurino di darlo ai poveri». Se non potranno farlo, basta
ad essi la buona volontà.
E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro
cose temporali, affinché dispongano delle medesime liberamente,
secondo l'ispirazione del Signore. Se tuttavia fosse chiesto loro un
consiglio, i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone
timorate di Dio, perché con il loro consiglio i loro beni vengano
elargiti ai poveri.
Poi concedano loro i panni della prova, cioé due tonache senza
cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo,
a meno che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo
Dio.
Terminato, poi, l'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo
di osservare sempre questa vita e Regola. E in nessun modo sarà
loro lecito di uscire da questa Religione, secondo il decreto del signor
Papa; poiché, come dice il Vangelo, «nessuno che pone la
mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno
di Dio».
E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca
con il cappuccio e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. E coloro
che sono costretti da necessità possano portare calzature. E
tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco
e altre pezze con la benedizione di Dio. Li ammonisco, però,
e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono
vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate,
ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.
CAPITOLO III
DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO,
E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO
I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito
della santa Chiesa romana, eccetto il salterio, e perciò potranno
avere i breviari.
I laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster per il mattutino,
cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste
ore, sette; per il Vespro dodici; per compieta sette; e preghino per
i defunti.
E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del
Signore. La santa Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e
dura ininterrottamente per quaranta giorni, quella che il Signore consacrò
con il suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano
benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati.
Ma l'altra, fino alla Resurrezione del Signore, la digiunino.
Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì.
Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al
digiuno corporale.
Consiglio, invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù
Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute
di parole, e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti,
mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene.
E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità
o infermità.
In qualunque casa entreranno dicano, prima di tutto: Pace a questa casa;
e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti
i cibi che saranno loro presentati.
CAPITOLO IV
CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI
Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo
ricevano denari o pecunia, direttamente o per interposta persona. Tuttavia,
i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali,
si prendano sollecita cura per le necessità dei malati e per
vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi,
così come sembrerà convenire alla necessità, salvo
sempre il principio, come è stato detto, che non ricevano denari
o pecunia.
CAPITOLO V
DEL MODO DI LAVORARE
Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino
con fedeltà e con devozione, così che, allontanato l'ozio,
nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione,
al quale devono servire tutte le altre cose temporali. Come ricompensa
del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per
i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e questo umilmente, come
conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.
CAPITOLO VI
CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRINO,
E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA
E DEI FRATI INFERMI
I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo,
né alcuna altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo
mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano
per l'elemosina con fiducia. Né devono vergognarsi, perché
il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Questa
è la sublimità dell'altissima povertà, quella che
ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei
cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù. Questa sia
la vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla terra
dei viventi. E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli
carissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il
cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.
E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra
loro reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue
necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio
carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il
suo fratello spirituale?
E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire
come vorrebbero essere serviti essi stessi.
CAPITOLO VII
DELLA PENITENZA DA IMPORRE
AI FRATI CHE PECCANO
Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato,
per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati
di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti
a ricorrere ad essi, quanto prima potranno senza indugio.
I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia
ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre
da altri sacerdoti dell'Ordine, cosi come sembrerà ad essi più
opportuno, secondo Dio.
E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno,
poiche l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé
e negli altri.
CAPITOLO VIII
DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO
GENERALE DI QUESTA FRATERNITA'
E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE
Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei
frati di quest'Ordine come ministro generale e servo di tutta la Fraternità
e a lui devono fermamente obbedire. Alla sua morte, l'elezione del successore
sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste,
al quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire,
dovunque sarà stabilito dal ministro generale; e questo, una
volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così
come dal predetto ministro sarà ordinato.
E se talora ai ministri provinciali e ai custodi all'unanimità
sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune
utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa
l'elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro
come loro custode. Dopo il Capitolo di Pentecoste i singoIi ministri
e custodi possano, se vogliono e lo credono opportuno, convocare, nello
stesso anno, nei loro territori, una volta i loro frati a Capitolo.
CAPITOLO IX
DEI PREDICATORI
I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo
qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate
osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato e
approvato dal ministro generale di questa Fraternità e non abbia
ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.
Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione,
le loro parole siano ponderate e caste, a utilità e a edificazione
del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena
e la gloria con brevità di discorso, poiché il Signore
sulla terra parlò con parole brevi.
CAPITOLO X
DELL'AMMONIZIONE E DELLA
CORREZIONE DEI FRATI
I frati, che sono ministri e servi degli altri frati,
visitino e ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà
e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro
anima e alla nostra Regola.
I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato
la propria volontà. Perciò comando loro fermamente di
obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore
di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola.
E ovunque ci siano dei frati che si rendano conto e riconoscano di non
poter osservare spiritualmente la Regola, debbano e possano ricorrere
ai loro ministri. I ministri, poi, li accolgano con carità e
benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano
parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con
i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano
i servi di tutti i frati.
Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino
i frati da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cure e preoccupazioni
di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.
E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle,
ma facciano attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni
cosa è di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione,
di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza
nella persecuzione e nella infermità, e di amare quelli che ci
perseguitano e riprendono e ci calunniano, poiché dice il Signore:
«Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano
e vi calunniano; beati quelli che sopportano persecuzione a causa della
giustizia, poiché di essi é il regno dei cieli. E chi
perserverà fino alla fine, questi sarà salvo».
CAPITOLO XI
CHE I FRATI NON ENTRINO
NEI MONASTERI DELLE MONACHE
Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni
sospette con donne, e di non entrare in monasteri di monache, eccetto
quelli ai quali è stata data dalla Sede Apostolica una speciale
licenza.
Né si facciano padrini di uomini o di donne, affinché
per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo i frati.
CAPITOLO XII
DI COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI
E TRA GLI ALTRI INFEDELI
Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare
tra i Saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai
loro ministri provinciali. I Ministri poi non concedano a nessuno il
permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere
mandati.
Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa
uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore,
protettore e correttore di questa Fraternità, affinché,
sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, stabili
nella fede cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà
e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo
fermamente promesso.
***
Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare
questo scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia
e temerarietà. Se poi qualcuno presumerà di tentarlo,
sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi
beati apostoli Pietro e Paolo.
Dal Laterano, il 29 novembre (1223), anno ottavo
del nostro Pontificato
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